A settembre 2025 i Vigili del Fuoco hanno aggiornato profondamente i criteri di prevenzione incendi applicabili agli impianti fotovoltaici installati nelle attività soggette al D.P.R. 151/2011. A un anno di distanza, è il momento di fare il punto sugli obblighi e, soprattutto, sulle verifiche che competono ai titolari delle attività.
Fotovoltaico e prevenzione incendi: le nuove Linee guida VVF.
È trascorso un anno dalla pubblicazione della Nota del Ministero dell’Interno n. 14030 del 1° settembre 2025, con la quale sono state emanate le nuove Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici.
Il documento ha aggiornato la precedente guida del 2012 e oggi costituisce il principale riferimento tecnico per gli impianti fotovoltaici ubicati all’interno o a servizio di attività soggette alle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Il campo di applicazione comprende anche gli impianti integrati nelle coperture e nelle facciate e quelli presenti su strutture accessorie collegate agli edifici, quali pergole, tettoie e pensiline.
A dodici mesi dalla loro introduzione, ci rivolgiamo soprattutto ai titolari e ai responsabili delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. La domanda da porsi è quindi semplice:
La presenza dell’impianto fotovoltaico è stata correttamente considerata nell’attuale situazione di prevenzione incendi dell’attività?
Il fotovoltaico non è un’attività soggetta, ma può modificare un’attività che lo è.
Un primo concetto da chiarire è quello che l’impianto fotovoltaico, considerato autonomamente, non costituisce una delle attività soggette elencate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Il problema nasce quando viene installato all’interno o a servizio di un’attività già soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Pensiamo, ad esempio, a:
- stabilimenti produttivi;
- depositi;
- autorimesse;
- strutture ricettive;
- scuole;
- attività commerciali;
- edifici con centrali termiche soggette;
- locali di pubblico spettacolo;
- strutture sanitarie;
- edifici o complessi nei quali siano presenti altre attività comprese nel D.P.R. 151/2011.
In questi casi il fotovoltaico entra a far parte della valutazione complessiva della sicurezza antincendio dell’attività.
Ed è proprio su questo punto che le Linee guida del 2025 hanno assunto una posizione particolarmente chiara: l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno o a servizio di un’attività esistente soggetta, così come una sua modifica sostanziale, costituisce una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio.
Installare il fotovoltaico può quindi comportare l’aggiornamento della pratica VVF.
Per il titolare dell’attività questa è probabilmente la conseguenza più importante.
La realizzazione del fotovoltaico non dovrebbe essere affrontata come un intervento esclusivamente elettrico o energetico, separato dalla pratica antincendio esistente.
Occorre invece effettuare una specifica valutazione del rischio incendio e stabilire se l’intervento determini o meno un aggravio delle condizioni di sicurezza precedentemente valutate.
Le conseguenze procedurali possono essere sintetizzate così:
| Esito della valutazione | Adempimento di prevenzione incendi |
|---|---|
| Modifica senza aggravio – categorie A, B o C | Aggiornamento mediante SCIA antincendio |
| Modifica con aggravio – categoria A | SCIA antincendio |
| Modifica con aggravio – categoria B o C | Preventiva Valutazione del progetto VVF e successiva SCIA |
La Linea guida precisa inoltre che, quando l’impianto è progettato e realizzato nel rispetto integrale delle soluzioni tecniche indicate e la valutazione del rischio non evidenzia specifiche criticità, in linea generale l’intervento può essere considerato senza aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
Questo passaggio è particolarmente importante: non significa che sia possibile evitare la valutazione, ma che il rispetto della Linea guida costituisce un riferimento fondamentale per dimostrare la compatibilità dell’intervento con le condizioni di sicurezza dell’attività.
Fotovoltaico e prevenzione incendi: non basta che l’impianto sia elettricamente conforme.

È questo uno degli aspetti sui quali, dopo un anno di applicazione delle nuove indicazioni, è opportuno richiamare maggiormente l’attenzione dei titolari.
Un impianto può essere stato correttamente progettato e realizzato sotto il profilo elettrico, ma questo non esaurisce la valutazione richiesta in un’attività soggetta alla prevenzione incendi.
La progettazione antincendio deve infatti considerare anche l’interazione del fotovoltaico con l’edificio e con le misure di sicurezza esistenti.
Tra gli elementi che possono assumere rilievo vi sono, ad esempio:
- caratteristiche della copertura sulla quale vengono installati i moduli;
- possibilità di propagazione dell’incendio tra pannelli ed edificio;
- compartimentazioni antincendio;
- lucernari ed evacuatori di fumo e calore;
- vie di esodo;
- accessibilità della copertura per manutentori e soccorritori;
- ubicazione degli inverter;
- percorsi delle condutture in corrente continua;
- dispositivi di sezionamento di emergenza;
- segnaletica;
- eventuali sistemi di accumulo a batterie.
Le Linee guida introducono, tra l’altro, specifiche distanze e criteri di accessibilità. Per installazioni BAPV (Building-Applied Photovoltaics, fotovoltaico applicato agli edifici) con numerosi pannelli vengono previsti sottoinsiemi di dimensioni generalmente non superiori a 20 m, percorsi liberi di almeno 2 m e una fascia libera di almeno 1 m in prossimità del limite della copertura.
Viene inoltre indicata una distanza di almeno 1 m da evacuatori di fumo e calore, aperture e determinati impianti tecnici presenti in copertura.
Si tratta di aspetti che devono essere valutati prima di definire definitivamente il layout del campo fotovoltaico, e non quando l’impianto è già stato installato.
Un tema particolarmente delicato: la copertura dell’edificio.
La nuova Linea guida attribuisce notevole importanza alla relazione tra pannello fotovoltaico e stratigrafia della copertura.
Per i sistemi applicati sulla copertura – i cosiddetti BAPV – l’obiettivo è evitare o limitare la propagazione dell’incendio dal generatore fotovoltaico verso l’edificio.
La guida individua differenti soluzioni tecniche, tra cui l’installazione su strutture e materiali incombustibili, l’interposizione di elementi con determinate caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco oppure la valutazione delle prestazioni dell’accoppiamento pannello-copertura.
Per il titolare questo significa che, prima di installare un impianto, è necessario conoscere come è realmente costituita la copertura.
La questione diventa particolarmente importante nei fabbricati industriali esistenti, dove possono essere presenti:
- pannelli sandwich;
- isolanti combustibili;
- membrane impermeabilizzanti;
- vecchie stratigrafie non completamente documentate;
- successive sovrapposizioni di materiali.
In questi casi una verifica preliminare può evitare costose modifiche successive al progetto fotovoltaico.
Il problema non termina con la SCIA: manutenzione e controlli diventano centrali.

Probabilmente uno degli aspetti delle Linee guida 2025 che merita oggi maggiore attenzione riguarda la fase di esercizio dell’impianto.
La sicurezza antincendio non viene infatti considerata soltanto al momento della progettazione.
Le attività di manutenzione del fotovoltaico devono essere riportate nel registro dei controlli e delle manutenzioni antincendio previsto dal D.M. 1° settembre 2021.
La Linea guida richiama inoltre controlli su moduli, inverter, quadri, collegamenti, cablaggi, sistemi di supporto e altri componenti e prevede periodiche ispezioni termografiche.
Ma vi è un’indicazione ancora più rilevante per il titolare:
Ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto e comunque ogni due anni devono essere eseguite e documentate verifiche dell’impianto fotovoltaico ai fini del rischio incendio, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e serraggio e alla presenza di fenomeni di hot spot. Deve inoltre essere predisposto il manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

E gli impianti realizzati prima del settembre 2025?
L’emanazione delle nuove Linee guida non deve essere interpretata nel senso che tutti gli impianti precedentemente realizzati debbano automaticamente essere ricostruiti secondo i nuovi criteri.
Il Ministero è intervenuto pochi giorni dopo l’emanazione della Linea guida, con la Nota n. 14668 del 10 settembre 2025, proprio per disciplinare il periodo transitorio.
È stata riconosciuta la possibilità di completare secondo la disciplina precedente gli interventi per i quali, alla data del 1° settembre 2025, risultavano già concretamente avviate le relative procedure, ad esempio attraverso pratiche amministrative, contratti vincolanti, progettazione definitiva, lavori già iniziati o altra documentazione con data certa.
Il tema degli impianti esistenti deve quindi essere affrontato caso per caso, verificando:
- quando l’impianto è stato progettato e realizzato;
- quale disciplina è stata utilizzata;
- quale documentazione è disponibile;
- se la pratica VVF dell’attività è stata aggiornata;
- se successivamente sono stati effettuati ampliamenti, revamping o sostituzioni significative.
Dopo un anno, cosa dovrebbe fare concretamente il titolare dell’attività?
Il primo anniversario delle Linee guida può diventare un’occasione utile per effettuare una semplice verifica interna. Particolare attenzione dovrebbe essere posta quando:
- è stato installato un fotovoltaico su un’attività soggetta ma la pratica VVF non è mai stata aggiornata;
- il progetto antincendio depositato rappresenta un edificio precedente all’installazione del fotovoltaico;
- sono stati aggiunti nuovi moduli o sostituiti inverter;
- è stato effettuato un revamping o un potenziamento dell’impianto;
- è stato successivamente introdotto un sistema di accumulo;
- non sono disponibili elaborati aggiornati con posizione di moduli, inverter, quadri, sezionamenti e condutture;
- non sono state programmate le verifiche biennali ai fini del rischio incendio;
- la manutenzione del fotovoltaico non viene riportata nel registro dei controlli antincendio.
In presenza di una di queste condizioni è opportuno far esaminare congiuntamente impianto fotovoltaico e pratica di prevenzione incendi, prima di attendere il rinnovo periodico o un controllo dei Vigili del Fuoco.
Fotovoltaico e prevenzione incendi: due progettazioni che devono dialogare

La diffusione degli impianti fotovoltaici continuerà ad accompagnare la riqualificazione energetica degli edifici produttivi, commerciali e del terziario.
Le Linee guida del settembre 2025 hanno però reso ancora più evidente un principio: su un’attività soggetta ai controlli VVF, il progetto fotovoltaico non può essere sviluppato indipendentemente dal progetto di prevenzione incendi.
Per il titolare dell’attività, coinvolgere il professionista antincendio già nella fase di progettazione consente di verificare preventivamente la compatibilità dell’impianto con la copertura, le compartimentazioni, gli evacuatori di fumo, le vie di accesso e le altre misure di sicurezza.
Farlo successivamente all’installazione può invece significare dover modificare un impianto già realizzato.
A un anno dall’introduzione delle nuove Linee guida, quindi, la verifica da fare non è soltanto:
“Il mio impianto fotovoltaico funziona ed è conforme?”
ma anche:
“La mia pratica di prevenzione incendi rappresenta ancora correttamente lo stato reale dell’attività?”
Ed è questa, per il titolare di un’attività soggetta ai Vigili del Fuoco, la domanda più importante.
Nota immagini: alcune immagini presenti in questo articolo sono state generate con strumenti di intelligenza artificiale a scopo illustrativo e non rappresentano persone, aziende o situazioni reali.


