La valutazione rischio incendio è un elemento fondamentale della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni azienda, indipendentemente dalle proprie dimensioni o dal settore di appartenenza, deve analizzare i pericoli presenti, adottare misure di prevenzione e protezione adeguate e organizzare correttamente la gestione dell’emergenza.
Un incendio può infatti causare danni gravi alle persone, ai beni aziendali e all’ambiente. Le conseguenze non derivano solo dall’azione diretta delle fiamme, ma anche dalla presenza di fumo, gas tossici, calore, esplosioni, crolli e difficoltà di evacuazione.
La valutazione rischio incendio non deve quindi essere considerata come un semplice documento da allegare al DVR, ma come uno strumento concreto per individuare criticità, programmare interventi e garantire condizioni di lavoro più sicure.
L’obiettivo non è eliminare completamente il rischio incendio, condizione generalmente impossibile, ma ridurre la probabilità che l’evento si verifichi e limitarne le conseguenze entro livelli accettabili.
Valutazione rischio incendio: obbligo normativo
La valutazione rischio incendio rientra tra gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. In particolare, l’articolo 46 stabilisce che devono essere adottate misure idonee per prevenire gli incendi, proteggere i lavoratori, garantire l’evacuazione in caso di emergenza e assicurare l’intervento dei soccorsi.
La valutazione deve essere integrata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e deve essere coerente con le caratteristiche reali dell’azienda, degli ambienti, delle lavorazioni svolte, delle persone presenti, dei materiali utilizzati e degli impianti installati.
Il principale riferimento tecnico per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è il DM 3 settembre 2021, entrato in vigore il 29 ottobre 2022. Il decreto ha sostituito le precedenti disposizioni generali del DM 10 marzo 1998 e ha introdotto criteri aggiornati per la gestione della sicurezza antincendio.
La valutazione rischio incendio deve quindi consentire di individuare:
- i pericoli di incendio presenti;
- le possibili sorgenti di innesco;
- i materiali combustibili o infiammabili;
- le persone esposte;
- i beni da proteggere;
- le conseguenze prevedibili dell’incendio;
- le misure preventive, protettive e gestionali da adottare.
A quali attività si applica la valutazione rischio incendio
La valutazione rischio incendio si applica ai luoghi di lavoro definiti dall’articolo 62 del D.Lgs. 81/2008, ovvero agli ambienti destinati a ospitare posti di lavoro e agli altri luoghi di pertinenza accessibili ai lavoratori durante lo svolgimento della propria attività.
Rientrano quindi, ad esempio:
- uffici;
- studi professionali;
- attività commerciali;
- magazzini;
- depositi;
- laboratori;
- aziende produttive;
- strutture ricettive;
- scuole;
- attività aperte al pubblico;
- locali tecnici e archivi.
Sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, tra gli altri:
- i mezzi di trasporto;
- le industrie estrattive;
- i pescherecci;
- i campi, i boschi e i terreni appartenenti ad aziende agricole o forestali;
- i cantieri temporanei o mobili, disciplinati dalle specifiche disposizioni previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio
Nella valutazione rischio incendio, uno dei primi passaggi consiste nel verificare se il luogo di lavoro può essere classificato come attività a basso rischio incendio.
Un luogo di lavoro può essere considerato a basso rischio incendio soltanto quando rispetta contemporaneamente tutti i requisiti previsti dall’Allegato I del DM 3 settembre 2021.
In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi;
- assenza di specifiche regole tecniche verticali applicabili;
- affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 m²;
- piani situati a quota compresa tra -5 metri e +24 metri;
- assenza di materiali combustibili in quantità significative;
- assenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.
In linea generale, si possono considerare significative quantità di materiali combustibili tali da determinare un carico d’incendio specifico superiore a 900 MJ/m².
La classificazione a basso rischio non deve essere effettuata in modo automatico. Anche uffici, negozi, piccoli magazzini o studi professionali possono presentare condizioni da analizzare attentamente, come archivi cartacei, depositi di materiali, quadri elettrici, apparecchiature, sostanze infiammabili, elevato affollamento o vie di esodo non adeguate.
Per questo motivo, la valutazione rischio incendio deve sempre essere sviluppata sulla base delle reali condizioni presenti nell’attività.
Luoghi di lavoro non a basso rischio incendio
Rientrano tra le attività non classificabili come a basso rischio incendio tutti i luoghi di lavoro che:
- sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi;
- sono disciplinati da una specifica regola tecnica verticale;
- non rispettano anche uno solo dei requisiti previsti per il basso rischio incendio.
In questi casi, la valutazione rischio incendio deve essere sviluppata applicando il Codice di Prevenzione Incendi, approvato con DM 3 agosto 2015 e successive modifiche.
Il Codice di Prevenzione Incendi richiede un approccio più articolato e individua specifiche strategie da adottare in funzione delle caratteristiche dell’attività, dell’edificio, dell’affollamento, dei materiali presenti, delle lavorazioni svolte e delle possibili conseguenze di un incendio.
Cosa deve contenere la valutazione rischio incendio
Una corretta valutazione rischio incendio non si limita a verificare la presenza di estintori o cartelli di emergenza. Deve analizzare l’intero contesto aziendale: ambienti, persone, impianti, materiali, lavorazioni, vie di esodo e procedure operative.
La valutazione deve comprendere almeno i seguenti elementi.
Individuazione dei pericoli di incendio
Devono essere individuate tutte le condizioni che possono provocare un incendio o favorirne lo sviluppo.
Tra i principali elementi da analizzare rientrano:
- impianti elettrici, quadri e apparecchiature;
- sorgenti di calore;
- fiamme libere;
- lavorazioni a caldo;
- materiali combustibili;
- liquidi infiammabili;
- solventi, colle, vernici e prodotti chimici;
- depositi e archivi;
- locali tecnici;
- apparecchiature non correttamente mantenute;
- atmosfere potenzialmente esplosive;
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di accumulo;
- batterie e dispositivi di ricarica.
Descrizione degli ambienti di lavoro
La valutazione deve descrivere il contesto nel quale sono presenti i pericoli di incendio.
Devono essere considerate, tra le altre, le seguenti caratteristiche:
- dimensioni e distribuzione dei locali;
- numero di piani;
- presenza di piani interrati;
- altezze e volumetrie;
- accessi e uscite;
- scale e corridoi;
- compartimentazione antincendio;
- ventilazione e aerazione;
- presenza di locali tecnici;
- attività svolte nelle aree limitrofe;
- possibilità di accesso dei mezzi di soccorso.
Persone esposte al rischio incendio
La valutazione deve considerare il numero e la tipologia delle persone presenti nei luoghi di lavoro.
Devono essere analizzati lavoratori, clienti, visitatori, fornitori, manutentori e persone occasionalmente presenti nei locali.
Particolare attenzione deve essere riservata alla presenza di persone che potrebbero avere difficoltà durante l’evacuazione, come:
- minori;
- anziani;
- persone con disabilità;
- persone con mobilità ridotta;
- persone non familiari con gli ambienti;
- persone che necessitano di assistenza.
Beni esposti al rischio incendio
La valutazione rischio incendio deve considerare anche i beni aziendali esposti alle possibili conseguenze dell’evento.
Tra questi possono rientrare:
- macchinari;
- impianti;
- archivi cartacei;
- apparecchiature elettroniche;
- documenti;
- dati aziendali;
- materiali in deposito;
- veicoli;
- strutture dell’edificio;
- beni di particolare valore.
Valutazione delle conseguenze dell’incendio
La valutazione deve stimare le conseguenze prevedibili dell’incendio sulle persone, sui beni e sulla continuità dell’attività.
Devono essere presi in considerazione:
- velocità di propagazione delle fiamme;
- sviluppo di fumo e calore;
- presenza di gas tossici;
- possibilità di evacuazione;
- praticabilità delle vie di esodo;
- coinvolgimento di aree vicine;
- interferenze con altre attività presenti nello stesso edificio;
- eventuali danni strutturali o impiantistici.
Misure di prevenzione e protezione
Dopo avere individuato i pericoli, la valutazione rischio incendio deve definire le misure necessarie per eliminarli o ridurli.
Tra le principali misure rientrano:
- riduzione delle sorgenti di innesco;
- utilizzo di materiali o sostanze meno pericolose;
- corretta gestione dei materiali combustibili;
- manutenzione degli impianti elettrici;
- verifica delle apparecchiature;
- gestione dei lavori a caldo;
- controllo delle sostanze infiammabili;
- installazione di estintori e altri presidi antincendio;
- gestione delle vie di esodo;
- formazione degli addetti antincendio;
- definizione delle procedure di emergenza.
Strategia antincendio e valutazione rischio incendio nei luoghi a basso rischio
Per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio incendio, il DM 3 settembre 2021 individua una strategia antincendio semplificata, comunemente definita “Minicodice”.
Anche nel caso di attività semplici, la valutazione rischio incendio deve definire misure concrete per limitare la probabilità di innesco, contenere gli effetti dell’evento e consentire l’evacuazione in condizioni di sicurezza.
Compartimentazione
La compartimentazione serve a limitare la propagazione dell’incendio tra attività diverse o tra differenti aree della stessa attività.
Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto oppure separato da altre attività mediante spazio scoperto.
All’interno della stessa attività possono essere necessarie compartimentazioni tra ambienti con caratteristiche differenti, come depositi, archivi, locali tecnici, aree con presenza di materiali combustibili o spazi destinati a lavorazioni specifiche.
La compartimentazione può essere realizzata attraverso elementi resistenti al fuoco, pareti, solai, porte tagliafuoco, filtri o separazioni fisiche adeguate.
Esodo ed evacuazione
Il sistema di esodo deve permettere agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro, autonomamente oppure con assistenza, in caso di incendio.
Le vie di esodo devono essere:
- mantenute sgombre;
- facilmente identificabili;
- libere da ostacoli;
- prive di avvallamenti o sporgenze pericolose;
- dotate di superfici non sdrucciolevoli;
- correttamente segnalate;
- utilizzabili anche in condizioni di emergenza.
Le porte installate lungo le vie di esodo devono essere facilmente apribili da parte delle persone presenti.
Nelle attività aperte al pubblico, quando le porte vengono utilizzate da più di 25 occupanti nella condizione di esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivi di apertura conformi alla UNI EN 1125 o equivalenti.
Quando l’illuminazione naturale può risultare insufficiente, anche solo occasionalmente, deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza lungo le vie di esodo.
Ai fini del calcolo dell’affollamento, il valore massimo di persone presenti in ciascun locale viene generalmente determinato applicando una densità pari a 0,7 persone per metro quadrato alla superficie lorda del locale.
Può essere dichiarato un valore inferiore solo se il datore di lavoro o il responsabile dell’attività si impegna a verificarlo e rispettarlo durante tutte le condizioni di esercizio.
Per limitare la possibilità che un incendio renda inutilizzabili i percorsi di uscita, devono essere previste almeno due vie di esodo indipendenti.
Sono ammessi corridoi ciechi con lunghezza non superiore a 30 metri. La lunghezza può essere aumentata fino a 45 metri quando è presente almeno una delle seguenti condizioni:
- installazione di un impianto di rivelazione e allarme incendio con le funzioni minime previste;
- altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco pari o superiore a 5 metri.

Gestione della sicurezza antincendio
La gestione della sicurezza antincendio, spesso indicata con l’acronimo GSA, rappresenta una parte essenziale della valutazione rischio incendio.
Non è sufficiente installare estintori e segnaletica: le misure individuate devono essere mantenute efficienti nel tempo e applicate correttamente durante l’attività ordinaria e in caso di emergenza.
Il datore di lavoro o il responsabile dell’attività deve garantire:
- l’adozione delle misure preventive;
- la verifica periodica delle misure antincendio;
- il controllo delle vie di esodo;
- la manutenzione di estintori, porte tagliafuoco, impianti e segnaletica;
- l’osservanza dei divieti e delle limitazioni previste;
- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la gestione delle attività in appalto;
- il controllo delle lavorazioni a caldo;
- la valutazione dell’impiego di solventi, colle, vernici e sostanze infiammabili;
- la pianificazione di eventuali disattivazioni temporanee degli impianti di sicurezza;
- la gestione delle sospensioni della compartimentazione;
- l’aggiornamento delle procedure di emergenza;
- la formazione degli addetti antincendio.
Controllo dell’incendio: estintori e rete idranti
Per consentire il controllo tempestivo di un principio di incendio, devono essere installati estintori con capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri.
Il numero e la posizione degli estintori devono garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 metri.
Gli estintori devono essere collocati:
- in posizione visibile;
- in aree facilmente raggiungibili;
- lungo i percorsi di esodo;
- in prossimità delle uscite;
- vicino agli ambiti a rischio specifico;
- in prossimità di depositi, archivi, locali tecnici o quadri elettrici.
Quando si prevede il possibile utilizzo dell’estintore su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere scelti presidi idonei allo specifico impiego.
In funzione delle risultanze della valutazione rischio incendio, può essere necessaria l’installazione di una rete idranti.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, l’eventuale rete idranti può essere progettata prevedendo almeno:
- livello di pericolosità 1;
- protezione interna;
- alimentazione idrica singola.
La progettazione della rete idranti deve essere effettuata secondo le norme tecniche applicabili, tra cui UNI 10779 e UNI EN 12845.
Rivelazione e allarme incendio
Nei luoghi di lavoro più semplici, la rivelazione dell’incendio e la diffusione dell’allarme possono essere affidate alla presenza e alla sorveglianza degli occupanti.
Le procedure di emergenza devono però indicare con chiarezza:
- come viene segnalato l’incendio;
- chi deve attivare l’allarme;
- come devono essere evacuati i locali;
- chi deve assistere le persone in difficoltà;
- quali impianti devono essere messi in sicurezza;
- quali valvole o alimentazioni devono essere disattivate;
- quale punto di raccolta deve essere raggiunto.
Quando richiesto dalla valutazione rischio incendio, può essere necessario installare un impianto di rivelazione e allarme incendio, denominato IRAI.
L’impianto IRAI deve essere dotato almeno delle funzioni di:
- controllo e segnalazione;
- segnalazione manuale;
- alimentazione;
- allarme incendio.
Quando è prevista anche la funzione di rivelazione automatica, questa deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie di esodo, agli ambienti limitrofi, alle aree contenenti beni da proteggere e agli ambiti a rischio specifico.

Controllo di fumi e calore
In caso di incendio deve essere possibile smaltire fumi e calore, così da facilitare l’evacuazione degli occupanti e l’intervento delle squadre di soccorso.
Nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio, lo smaltimento può essere garantito tramite finestre, lucernari, porte o altri infissi già presenti per esigenze igienico-sanitarie.
Le modalità di apertura di tali elementi devono essere considerate nella pianificazione dell’emergenza, soprattutto nei casi in cui l’apertura richieda l’intervento di personale incaricato.
Operatività antincendio
Deve essere garantita la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a una distanza non superiore a 50 metri dagli accessi dell’attività.
Quando questa condizione non è possibile, devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio, calibrate sulle caratteristiche dell’edificio, degli spazi esterni e delle possibilità di accesso disponibili.
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere realizzati, eserciti e mantenuti secondo la regola dell’arte.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- impianti elettrici;
- quadri elettrici;
- impianti di climatizzazione;
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di accumulo;
- gruppi elettrogeni;
- impianti per la distribuzione di gas;
- impianti per la distribuzione di fluidi combustibili.
In caso di incendio, questi impianti devono poter essere disattivati o gestiti in condizioni di sicurezza, evitando che possano contribuire alla propagazione dell’incendio o aggravare le conseguenze dell’evento.
Le dieci strategie antincendio per le attività non a basso rischio
Quando la valutazione rischio incendio evidenzia condizioni non riconducibili al basso rischio, devono essere applicate le strategie previste dal Codice di Prevenzione Incendi.
Le principali strategie antincendio sono:
- Reazione al fuoco, relativa al comportamento dei materiali in presenza di incendio;
- Resistenza al fuoco, relativa alla capacità delle strutture di mantenere le proprie prestazioni durante l’incendio;
- Compartimentazione, per limitare la propagazione di fiamme, fumo e calore;
- Esodo, per garantire l’evacuazione sicura degli occupanti;
- Gestione della sicurezza antincendio, per mantenere efficaci nel tempo le misure adottate;
- Controllo dell’incendio, attraverso estintori, idranti, impianti automatici e altri sistemi di spegnimento;
- Rivelazione e allarme, per individuare tempestivamente l’incendio e avvisare le persone presenti;
- Controllo di fumi e calore, per limitare gli effetti dell’incendio e favorire l’intervento dei soccorsi;
- Operatività antincendio, per consentire l’accesso e l’azione delle squadre di emergenza;
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, per evitare che gli impianti possano contribuire all’innesco o alla propagazione dell’incendio.
Le soluzioni da adottare devono essere definite in funzione delle caratteristiche specifiche dell’attività e delle risultanze della valutazione.
Quando aggiornare la valutazione rischio incendio
La valutazione rischio incendio deve essere aggiornata ogni volta che intervengono modifiche significative negli ambienti di lavoro, nell’organizzazione aziendale o nelle lavorazioni svolte.
L’aggiornamento può essere necessario, ad esempio, in caso di:
- ampliamento o riorganizzazione dei locali;
- aumento dell’affollamento;
- modifiche alle vie di esodo;
- realizzazione di nuovi depositi;
- introduzione di nuovi macchinari;
- installazione di impianti tecnologici;
- introduzione di materiali combustibili o sostanze infiammabili;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di batterie o sistemi di accumulo;
- modifiche strutturali dell’edificio;
- variazione delle procedure di emergenza;
- modifica delle attività lavorative svolte.
Una valutazione rischio incendio aggiornata permette di mantenere il DVR coerente con le reali condizioni aziendali e di intervenire prima che si sviluppino situazioni di pericolo.

Valutazione rischio incendio: un supporto tecnico per le aziende
La valutazione rischio incendio è uno strumento centrale per la tutela dei lavoratori, dei clienti, dei visitatori, dei beni aziendali e della continuità operativa dell’impresa.
Ogni attività presenta condizioni differenti e deve essere analizzata in modo specifico. Uffici, magazzini, attività commerciali, laboratori, depositi, strutture ricettive, scuole, studi professionali e aziende produttive richiedono valutazioni calibrate sulle effettive condizioni di rischio.
Affidarsi a un tecnico competente per la valutazione rischio incendio consente di predisporre un DVR coerente con l’attività svolta, individuare misure antincendio realmente applicabili e gestire in modo corretto gli obblighi normativi e organizzativi.


